Statuto del Comune

Ultima modifica 14 aprile 2021

SEZIONE I – PRINCIPI E FUNZIONI
Articolo 1 – Principi
1. Il Comune di Montottone, nell’ambito della sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché dell’autonomia impositiva e finanziaria, è impegnato a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della comunità che rappresenta, ed in particolare a:
a) superare gli squilibri sociali, garantire i diritti dei soggetti svantaggiati, riconoscere il ruolo sociale delle donne, sostenere le libere forme associative;
b) incentivare i settori produttivi;
c) tutelare e recuperare l’ambiente e il patrimonio storico/culturale;
d) favorire la partecipazione, garantire la trasparenza e l’accesso ai documenti amministrativi, alle strutture ed ai servizi dell’ente.

Articolo 2 – Funzioni
1. Il Comune di Montottone svolge funzioni amministrative proprie e funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione, nei limiti stabiliti nella Costituzione e secondo i principi della legge e del presente Statuto.
2. Per l’esercizio di funzioni proprie e delegate in ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. E’ impegnato, anche attraverso l’adesione ad organismi nazionali ed internazionali, alla costruzione della Federazione Europea nella democrazia e nella pace.
5. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

Articolo 3 – Territorio, stemma e gonfalone
1. Il territorio comunale si estende per Kmq. 16,44 ed è delimitato come segue: a sud con il Comune di Monte Rinaldo, a sud-est confina con il Comune di Ortezzano, ad est con il Comune di Monte Vidon Combatte e Monte Giberto, a nord-est con il Comune di Grottazzolina, a nord-ovest con il Comune Belmonte Piceno, ad ovest con il comune di Monsampietro Morico.
2. La foggia dello stemma e del gonfalone è la seguente:
a) stemma: sette colli in campo azzurro, con stella sormontante il colle più alto, e con rami di quercia e di ulivo. Il tutto su scudo sormontato da elmo con pennacchi;
b) gonfalone: su due sezioni di colore una gialla e una blu, viene riportato al centro lo stemma come sopra descritto;
3. Il loro uso è disciplinato dal regolamento.

Articolo 4 – Albo pretorio
1. La Giunta Comunale destina un apposito spazio ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti e la pubblicità legale, e stabilisce le modalità di affissione degli atti garantendo la loro lettura integrale e la facilità di accesso.
Articolo 5 – Pari opportunità
1. Negli organi collegiali del Comune (Consiglio, Giunta, Commissioni, Comitati, Consulte, ecc.) e negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, è garantita per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.

SEZIONE II – ORGANI DEL COMUNE
Articolo 6 – Organi politici
1. Sono organi politici del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Articolo 7 – Il Consiglio Comunale. Composizione
1. Il Consiglio Comunale è organo collegiale di indirizzo e controllo eletto contestualmente all’elezione del Sindaco, secondo le disposizioni della legge.
2. E’ composto dal Sindaco e da dodici membri e dura in carica per un periodo di cinque anni.
3. Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 8 – Funzionamento del Consiglio
1. L’attività del Consiglio è disciplinata dal regolamento.
2. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, che stabilisce l’ordine del giorno e la data della riunione.
3. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il Consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all’ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del Consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.
5. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, la costituzione di commissioni speciali di indagine.
6. Nel dibattito consiliare è assicurato alle opposizioni un tempo complessivo per lo svolgimento dei propri interventi non inferiore al 40% di quello assegnato alla maggioranza. In tutti gli organismi di promanazione consiliare ed in ogni altra attività del Consiglio, è garantita la presenza delle minoranze, alle quali spetta la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Articolo 9 – Sessioni del Consiglio
1. Le sessioni consiliari sono:
a) ordinarie, per l’approvazione del bilancio e del conto consuntivo;
b) straordinarie, in tutti gli altri casi;
c) urgenti, quando la deliberazione è ritenuta indifferibile.

Articolo 10 – Competenze del Consiglio
1. Al Consiglio comunale spettano le attribuzioni e competenze di cui all’art.32 della Legge n. 142/90, nonché quelle previste dalle leggi statali e regionali, e tutte quelle specificate nel regolamento.

Articolo 11 – Linee programmatiche
1. Entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Il Consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all’attività di propria competenza.
3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all’approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.
4. Con periodicità semestrale il Consiglio partecipa alla verifica ed all’adeguamento delle linee programmatiche.

Articolo 12 – Partecipazione dei Consiglieri
1. I Consiglieri Comunali, in applicazione dell’art. 23 della L. n. 265 del 03.08.1999, percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione ai consigli ed alle commissioni, fermo restando che l’ammontare mensile percepito dal Consigliere, non può superare in nessun caso la percentuale di un terzo dell’indennità massima prevista per il Sindaco. L’interessato può richiedere, nei casi stabiliti dal regolamento, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l’Ente pari o minori oneri finanziari.
2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l’esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, spazi e supporti tecnici.
3. Nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l’assenza a tre sedute consiliari consecutive o a dieci complessive, salvo che sia stata documentata l’impossibilità a parteciparvi. Il Segretario Comunale, d’ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al Consigliere, il quale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o far valere ogni ragione giustificativa. Entro i quindici giorni successivi il Consiglio delibera e, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all’interessato entro i cinque giorni successivi.

Articolo 13 – Attività ispettiva e commissioni di indagine
1. I consiglieri possono presentare al Sindaco ed alla Giunta interrogazioni e altre istanze di sindacato ispettivo, alle quali il Sindaco o l’assessore competente sono tenuti a rispondere, entro trenta giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d’indagine e conoscitive sull’attività della Amministrazione, o consulte per l’approfondimento di temi di particolare rilevanza sociale. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento.

Articolo 14 – Il Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della Legge. Il Sindaco è organo monocratico del Comune e lo rappresenta ufficialmente.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato consecutivo è consentito se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
3. Nell’esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, che costituisce il suo distintivo.
4. Il Sindaco, quale capo dell’Amministrazione:
a) esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all’esecuzione degli atti del Comune;
b) nomina il Segretario comunale;
c) nomina il Direttore generale, nel caso sia stata approvata la convenzione di cui all’articolo 51-bis, comma 3, della legge 142/1990 ovvero ne attribuisce le funzioni al Segretario Comunale;
d) nomina i componenti della Giunta;
e) convoca e presiede la Giunta;
f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici;
g) coordina e riorganizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, di intesa con il Prefetto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
h) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, presiede il collegio di vigilanza sull’esecuzione dell’accordo;
5. Il Sindaco è ufficiale di Governo e in tale veste:
a) svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) sovrintende all’espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al comune e, in particolare, alla emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto;
c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti;
d) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all’articolo 36 del DPR 6 febbraio 1981, n. 66;
e) è autorità locale di P. S.

Articolo 15 – Vicende della carica del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

Articolo 16 – Vice Sindaco e Assessore Anziano
1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art.15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art.1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l’Assessore anziano intendendo, per tale, il più anziano in età.

Articolo 17 – Giunta Comunale
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro assessori.
2. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori, tra cui un Vice Sindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L’eventuale nomina è nulla.
4. I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
5. Della nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca, e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.
7. La Giunta è convocata, presieduta e diretta dal Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Articolo 18 – Competenza della Giunta
1. La Giunta compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei Servizi. Inoltre:
a) esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
b) collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
d) adotta in via d’urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
2. La Giunta può sottoporre, di propria iniziativa, le deliberazioni che adotta all’esame dell’organo di controllo ai sensi dell’articolo 17, comma 34, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Nella sua attività la Giunta può avvalersi delle commissioni consiliari.
4. La Giunta rappresenta il Consiglio nelle cerimonie ufficiali.

Articolo 19 – Responsabilità
1. Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.

Articolo 20 – Divieto di incarichi e consulenze
Al Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

SEZIONE III – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Articolo 21 – La partecipazione dei cittadini
1. La partecipazione dei cittadini si attua attraverso il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni sui temi di interesse generale, nelle forme previste dai successivi articoli e dal regolamento.

Articolo 22 – Rapporti con le associazioni
1. Il Comune valorizza le libere forme associative, impegnandosi a:
a) favorire e sostenere l’associazionismo locale;
b) garantire la presenza di rappresentanti delle associazioni negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal Comune;
c) mettere a disposizione delle associazioni aventi sede nel territorio comunale le strutture e i beni strumentali occorrenti per l’organizzazione di iniziative e manifestazioni;
2. Ai fini di cui ai commi precedenti, il Comune ha la facoltà di istituire un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli enti, le organizzazioni di volontariato e le associazioni presenti e operanti nel territorio.

Articolo 23 – Organismi di partecipazione dei cittadini
1. Il Comune promuove la costituzione di un organismo di partecipazione.
2. Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento di tale organismo, nel rispetto del principio della autogestione organizzativa.
3. L’organismo di partecipazione ha il diritto di assumere informazioni sullo stato degli atti, di intervenire nei procedimenti, di fornire autonomamente proposte ed esprimere rilievi tendenti a dare efficienza ed efficacia all’azione amministrativa.
4. Il Comune può istituire altresì una o più consulte nei settori dell’economia, del lavoro, dell’ambiente, della cultura, della qualità della vita.
5. Le consulte esprimono pareri sul bilancio preventivo, sul programma degli investimenti, sul piano regolatore generale, sui piani d’attuazione e sul rendiconto d’esercizio.
6. Il Consiglio comunale tiene, almeno una volta all’anno, una riunione aperta con la partecipazione delle consulte nella quale il Sindaco illustra lo stato della Comunità.
7. Il Comune assicura agli organismi di partecipazione la sede e i beni strumentali necessari per l’esercizio della loro attività.

Articolo 24 – Referendum consultivo
1. Il Consiglio Comunale delibera, di propria iniziativa o su richiesta di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto al voto l’indizione di referendum consultivi, anche limitati ad una parte determinata del corpo elettorale, indicando il quesito referendario in maniera chiara ed univoca.
2. Sono esclusi dal referendum i bilanci, le entrate tributarie, i piani urbanistici generali, gli atti di esecuzione di norme legislative.
3. La raccolta delle firme per la richiesta di referendum è effettuata su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Sindaco, sui quali è indicato il quesito e il nome dei cittadini promotori.
4. I referendum consultivi vengono effettuati non più di una volta all’anno, nel periodo compreso tra il primo aprile ed il 30 giugno, purché per quel periodo non coincidano operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali. La data di svolgimento è fissata con provvedimento del Sindaco.
5. Per la costituzione dei seggi e degli uffici elettorali si applicano le norme per l’elezione del Consiglio Comunale.
6. Presso l’ufficio elettorale è costituito l’ufficio per il referendum, composto da tre garanti, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio
Comunale unitamente a tre supplenti, i quali esercitano le funzioni in caso di impedimento dei titolari.
7. L’ufficio per il referendum, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dalle sezioni, procede, in pubblica adunanza, all’esame e alla decisione dei reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, al riesame dei voti contestati, all’accertamento del numero complessivo degli elettori e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. L’ufficio per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione del risultato.
8. La proposta referendaria è approvata se alla votazione ha partecipato almeno la metà più uno degli elettori e se ha conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
9. Entro 60 gg. dalla proclamazione del risultato l’organo competente adotta i provvedimenti consequenziali.

Articolo 25 – Consultazione della popolazione
1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini, garantendo la libertà di espressione del voto.
2. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva pertinenza locale di interesse generale, quali la pianificazione urbanistica, la costruzione di infrastrutture di particolare rilievo, l’istituzione di servizi sociali, la difesa del suolo, la tutela dell’ambiente, la viabilità, i trasporti, i pubblici servizi.
3. Le procedure e le modalità della consultazione sono quelle indicate nell’articolo precedente, in quanto applicabili.

Articolo 26 – Iniziativa dei singoli cittadini
1. Uno o più cittadini, possono rivolgere al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento.
2. Il Sindaco, in ragione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all’ordine del giorno del competente organo comunale.

Articolo 27 – Diritti d’accesso e di informazione dei cittadini
1. Tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l’ente è in possesso; il regolamento disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Articolo 28 – Partecipazione al procedimento
1. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l’avvio del procedimento è comunicato entro cinque giorni, con le modalità previste dall’articolo 8 della legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
2. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei successivi cinque giorni. Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha l’obbligo di valutare, ove pertinenti.
3. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
4. Il recesso del Comune dall’accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, comunicati in via preventiva all’interessato, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Articolo 29 – Servizio per le relazioni con il pubblico
1. Per le finalità contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 è istituito l’ufficio per le relazioni con il pubblico.
2. L’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio sono disciplinati nel regolamento.

Articolo 30 – Integrazione sociale
1. Il Comune realizza, con risorse proprie o derivate, interventi per l’assistenza e l’integrazione sociale dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e dei servizi civili sostitutivi degli obblighi di leva.
2. Per il coordinamento delle iniziative e degli interventi adotta il metodo della consultazione con l’organismo di partecipazione e istituisce un servizio di segreteria.

SEZIONE IV – DIFENSORE CIVICO
Articolo 31 – Il difensore civico
1. Il Comune può istituire l’ufficio del difensore civico per garantire l’imparzialità ed il buon andamento dell’Amministrazione.
2. Il difensore civico se istituito:
- segnala alle autorità competenti, di propria iniziativa o ad istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini;
- esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta, a termini dell’articolo 17, comma 39 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. L’ufficio del difensore civico può essere esercitato in forma associata con altri comuni, previa adozione di apposita convenzione.
4. Il difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, tra i cittadini residenti nel Comune che, per esperienze acquisite nell’esercizio di cariche elettive presso le Amministrazioni pubbliche o nello svolgimento dell’attività professionale, offrano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio. L’elezione avviene a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Le candidature all’ufficio di difensore civico possono essere proposte dall’organismo di partecipazione e da singoli cittadini. All’ammissione delle candidature, provvede la Giunta, sulla base dei requisiti fissati nel regolamento.
6. Sono incompatibili con la carica di difensore civico il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al IV grado del Sindaco, degli assessori e dei Consiglieri.
7. Il difensore civico resta in carica cinque anni, può essere revocato e non può essere rieletto.
8. La struttura dell’Ufficio, le funzioni, i diritti e le prerogative del difensore civico sono disciplinate dal regolamento.

SEZIONE V – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
Articolo 32 – Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Regolamneto sull’ordinamento degli Uffici e servizi disciplina la dotazione del personale e l’organizzazione degli uffici e dei servizi, per assicurare l’espletamento delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.
2. La struttura organizzativa del Comune è disciplinata dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.
3. Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo la Giunta ha la facoltà di istituire un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco, del quale possono far parte dipendenti dell’ente, o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504.
4. La Giunta istituisce altresì i seguenti uffici, servizi e funzioni obbligatori:
a) Ufficio per i procedimenti disciplinari;
b) Servizio ispettivo ex articolo 1, comma 62, legge n. 662/1966;
c) Ufficio statistica ai sensi del Dlgs n. 322/1989;
d) Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 29/1993;
5. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire agli uffici indicati al comma precedente, sono disciplinati con norme
regolamentari.
6. Il Sindaco e la Giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di particolare valenza.
7. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 33 – Segretario comunale
1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all’albo di cui all’articolo 17, comma 75, della legge 127/1997. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
2. Il Segretario cessa automaticamente dalla carica allo scadere del mandato del Sindaco e continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di Legge, ed in particolare dal D.P.R. n. 465/1997, nonché dalle deliberazioni dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, sezione Nazionale.
3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d’ufficio. La deliberazione di revoca deve indicare dettagliatamente circostanze e motivi della violazione.
4. Al Segretario Comunale è consentito di controdedurre in un congruo termine, passato infruttuosamente il quale, si intende revocato. In caso di presentazione di memoria di replica, occorrerà procedere ad una nuova deliberazione che tenga conto delle deduzioni addotte, seguita poi dal provvedimento sindacale.
5. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
c) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
6. Gli organi dell’Ente possono chiedere al Segretario Comunale la consulenza giuridico – amministrativa, in relazione alla complessità di una determinata proposta deliberativa o di determinazione, sotto forma di visto di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, o di sintetica consulenza scritta.
7. Al Segretario Comunale possono essere conferite le funzioni di Direttore Generale con provvedimento sindacale, ai sensi dell’articolo 51-bis, ultimo comma, della legge 142/1990 assumendo le funzioni e le responsabilità di cui al primo comma dello stesso articolo. In tal caso, le funzioni di Segretario Comunale e di Direttore Generale si considerano autonome ed indipendenti e a tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.
8. E’ fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale.

SEZIONE VI – ATTIVITÀ’ AMMINISTRATIVA
Articolo 34 – Conferenza dei servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare l’esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice una conferenza dei servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l’amministrazione comunale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 14, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 35 – Concessione dei vantaggi economici
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati all’esistenza di un apposito Regolamento nel quale siano predeterminati, da parte del Consiglio Comunale, i criteri e le modalità cui l’Amministrazione deve attenersi.
2. L’effettiva osservanza di detti criteri e modalità deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1.

Articolo 36 – Pubblicazione ed esecutività
1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico sono affissi all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. Con riferimento alle determinazioni, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà prevederne idonea forma di pubblicizzazione, allo scopo di assicurare anche nei confronti di tali atti la massima trasparenza dell’azione amministrativa, fermi restando i requisiti per l’esecutività previsti dalla Legge.

Articolo 37 – Forme particolari di pubblicazione
1. L’Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei regolamenti, delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto sull’organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.

SEZIONE VII – NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 38 – Modifiche allo Statuto
1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni, e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 39 – Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Dopo l’espletamento del controllo da parte dell’Organo Regionale, lo Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all’Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio.